All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:
e-bis.1) prevedere che la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera e) da parte del pubblico ministero comporti la nullità assoluta degli atti d'indagine compiuti;