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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.500.79. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.1.500.79.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

   a-bis) prevedere che, durante le indagini preliminari, subito dopo la notifica dell'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possano chiedere al giudice per le indagini preliminari di subordinare l'archiviazione all'adempimento di una o più prestazioni a favore della vittima o della collettività, individuate tra quelle previste dalla legge, quando si procede per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria;

   a-ter) prevedere che il pubblico ministero, laddove ritenga sussistenti i presupposti, sottoponga all'indagato e alla persona offesa una proposta di archiviazione meritata con l'avviso di conclusione delle indagini; stabilire che, nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il pubblico ministero avvisi l'indagato della facoltà di chiedere l'ammissione all'archiviazione meritata;

   a-quater) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, sentiti il pubblico ministero, l'indagato e la persona offesa dal reato, ammetta la persona sottoposta alle indagini all'archiviazione meritata con la definizione delle misure prescritte e la fissazione di un termine per adempierle, laddove non risulti evidente l'infondatezza della notizia di reato, la mancanza di una condizione di procedibilità oppure che il reato è estinto o che il fatto non è previsto dalla legge come reato; prevedere che il giudice valuti la congruità delle prestazioni proposte rispetto al fatto e alle condizioni personali e patrimoniali dell'indagato; prevedere che il giudice verifichi la volontarietà del consenso dell'indagato;

   a-quinquies) prevedere le prestazioni all'adempimento delle quali può essere condizionata l'archiviazione, stabilendo che, nella definizione delle stesse possa essere coinvolto, laddove necessario, l'ufficio di esecuzione penale esterno;

   a-sexies) prevedere che il giudice, verificata l'esecuzione delle misure prescritte, pronunci archiviazione per estinzione del reato;

   a-septies) introdurre nel codice penale una causa di estinzione del reato destinata a operare per effetto del tempestivo adempimento delle prestazioni e coordinare l'introduzione dell'archiviazione meritata con l'istituto della sospensione del processo per messa alla prova di cui all'articolo 168-bis del codice penale, prevedendo che quest'ultima operi solo dopo l'esercizio dell'azione penale; coordinare l'archiviazione meritata con gli istituti della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dell'oblazione, dell'estinzione del reato per condotte riparatorie; stabilire un numero massimo di volte per l'ammissione all'archiviazione meritata; prevedere che, nel periodo fissato per l'adempimento delle prestazioni, il corso della prescrizione resti sospeso; coordinare la disciplina del casellario giudiziario con l'istituto della archiviazione meritata.

em. 1.500.