All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, alinea, dopo la lettera e-quater aggiungere la seguente:
e-quinquies) modificare l'articolo 366 del codice di procedura penale, prevedendo che in nessun caso possa ritardarsi il deposito dei verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria e che il termine di tre giorni per il loro deposito sia perentorio, a pena di inutilizzabilità;.