All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e-quater aggiungere la seguente:
e-quinquies) modificare l'articolo 453 del codice di procedura penale, sostituendo al comma 1-bis il termine di centottanta giorni con il termine di novanta giorni e sopprimendo, al medesimo comma, le parole: «salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini;».