All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e-quater), dopo le parole: azione penale inserire le seguenti: prevedendo che il giudice per le indagini preliminari conceda un termine perentorio non superiore a un mese, scaduto inutilmente il quale senza che il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione o esercitato l'azione penale, si determini la decadenza dell'azione penale.