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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.500.68. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.1.500.68.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera d) sostituire le parole: quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini con le seguenti: e che la richiesta di proroga sia sostenuta da una motivazione congrua ed adeguata in ordine alla tipologia di indagini da espletare ed alle ragioni per le quali esse non sono state utilmente esperite o sollecitate sino a quel momento; prevedere che la proroga del termine delle indagini preliminari sia concessa solo qualora l'esigenza di prosecuzione delle indagini, dovuta a ragioni di natura esclusivamente investigativa, sia emersa da un atto di indagine specifico, che trasmette per la prima volta conoscenze che rendono necessaria la prosecuzione delle indagini. Il pubblico ministero sarà vincolato a chiedere la proroga entro venti giorni dal compimento di tale atto, anche se il termine originario non è spirato. Prevedere che la proroga sia altresì concessa quando le investigazioni risultino particolarmente complesse per le seguenti cause, tra loro alternative: molteplicità dei fatti tra loro collegati, elevato numero di persone sottoposte alle indagini, esigenza di compimento di atti all'estero, necessità di mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371 del codice di procedura penale; prevedere l'obbligo per il giudice, qualora ritenga di accogliere la richiesta, di dare conto specificatamente e con riferimento alle singole indagini da espletare, delle ragioni per cui intende concederla, prevedendo altresì che tale giudizio sia sottoposto al vaglio della successiva fase giurisdizionale.

em. 1.500.