All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera a), aggiungere infine le parole: modificare il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introducendo per i magistrati del pubblico ministero, tra i criteri di valutazione di cui all'articolo 11, comma 2, la percentuale di assoluzioni nei procedimenti per i quali hanno esercitato l'azione penale con citazione diretta a giudizio.