All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera e-bis), aggiungere la seguente:
e-bis.1) prevedere che, ove non sia stata già compiuta, il giudice, sentite le parti, ordini la trascrizione delle conversazioni e dei flussi telematici oggetto di captazione che appaiano rilevanti; prevedere che i difensori possano partecipare alle operazioni di trascrizione anche con propri consulenti; prevedere che il deposito di tali trascrizioni avvenga prima dell'inizio del dibattimento.