All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera l-bis) con la seguente:
l-bis) prevedere l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti anteriormente alla data d'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro delle notizie di reato.