All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera e-quater) con la seguente:
e-quater) prevedere che, quando il pubblico ministero esercita l'azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, il successivo decreto di citazione a giudizio venga emesso e notificato entro un termine e che l'omesso rispetto di tale termine costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;