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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.500.54. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.1.500.54.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera e), sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

   e-bis) prevedere che, se il pubblico ministero, entro tre mesi dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari o entro i diversi termini di sei e di dodici mesi dalla stessa scadenza nei casi, rispettivamente, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), e comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale, non ha notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale o non ha richiesto l'archiviazione, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa dal reato, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, possano prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero; prevedere che il pubblico ministero possa notificare, entro i termini previsti e con provvedimento motivato a pena di nullità dell'atto e della conseguente inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo la scadenza dei termini, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato, l'avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero e della facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;

em. 1.500.