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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.500.53. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.1.500.53.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire la lettera e-bis) con le seguenti:

   e-bis) prevedere che le indagini a carico di persona alla quale è attribuito il reato non iscritta nell'apposito registro siano inutilizzabili; la disposizione si applica anche nel caso in cui la persona venga individuata nel corso delle indagini conseguite all'iscrizione di altro soggetto, ovvero nel caso di individuazione a carico di persona iscritta di altre ipotesi di reato; prevedere altresì che il caso in cui le indagini si riferiscano a fatti per i quali è già venuta meno la pretesa punitiva dello Stato per prescrizione, oltre a comportare la sanzione processuale della inutilizzabilità degli atti, costituisca illecito disciplinare per il magistrato che le ha effettuate;

   e-bis.1) al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di immediata iscrizione nel registro degli indagati e conseguentemente della durata delle indagini preliminari e delle garanzia di difesa previste, individuare una definizione normativa di notizia di reato come rappresentazione non manifestamente inverosimile di uno specifico accadimento attribuito a un soggetto determinato, dalla quale emerga la possibile violazione di una disposizione incriminatrice la cui applicabilità sia ancora attuale;

   e-bis.2) prevedere che sia censurabile disciplinarmente la condotta del pubblico ministero che formalizzi l'azione penale in un momento in cui è già venuta meno la pretesa punitiva dello Stato per prescrizione dei fatti ascritti all'indagato ovvero che svolga indagini su fattispecie prescritte ancor prima dell'iscrizione nel registro della notizia di reato; gli atti di indagine comunque effettuati sono inutilizzabili.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera e-quater).

em. 1.500.