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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.500.50. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.1.500.50.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: alla lettera a) fino alle parole: previsione di condanna con le seguente: sostituire la lettera a) con la seguente: a) prevedere accanto alla regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che il pubblico ministero possa chiedere l'archiviazione quando l'indagato, nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione e dopo aver sentito la persona offesa, ha riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato; a-bis) prevedere che il pubblico ministero fissi un termine entro il quale dovrà effettuarsi il pagamento o la restituzione, riconoscendo all'indagato la possibilità di chiedere la proroga di tale termine una sola volta e la rateizzazione della somma offerta a titolo di risarcimento;

em. 1.500.