stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.500.48. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.1.500.48.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte consequenziale, aggiungere in fine le seguenti parole:

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al codice penale concernenti nuove disposizioni in materia di anticorruzione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette per la revisione del codice penale sono adottati con le seguenti indicazioni e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

   a) per i reati di cui all'articolo 323 del codice penale, stabilire che la pena non possa essere inferiore ad anni due di reclusione se il fatto commesso da pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio consista nell'appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque l'autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza;

   b) prevedere l'abrogazione dell'articolo 323-ter del codice penale;

   c) prevedere che all'articolo 346-bis del codice penale l'utilità sia circoscritta a quella di natura economica.

em. 1.500.