All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) modificare il primo comma dell'articolo 415-bis per prevedere che prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso della conclusione delle indagini preliminari.