All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera i-quater), aggiungere la seguente:
i-quinquies) prevedere che in caso di necessaria rinnovazione degli avvisi di cui al comma 2 dell'articolo 420 del codice di procedura penale, il differimento dell'udienza non superi i tre mesi.