All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera i-ter), sostituire le parole: della disposizione di cui all'articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale con le seguenti: dei requisiti formali e sostanziali della richiesta di rinvio a giudizio, con particolare riguardo alla specificazione delle fonti di prova per sostenere l'accusa in giudizio relative ai singoli elementi della fattispecie di reato,