All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, lettera l), dopo la parola: iscrizioni; aggiungere le seguenti: prevedere che gli uffici del pubblico ministero comunichino tempestivamente all'indirizzo fornito dal soggetto che ha presentato un esposto e ne abbia fatto richiesta, gli estremi del procedimento e il nome del pubblico ministero assegnato;