All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l.1) prevedere che in caso di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975 a soggetti sottoposti al regime speciale di detenzione di cui all'articolo 41-bis della citata legge, la misura non può essere eseguita presso un'abitazione situata nella regione di nascita o di residenza dei medesimi soggetti.