All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
l.1) prevedere in presenza di una richiesta di ordinanza di custodia cautelare in carcere che la decisione venga presa da un organo collegiale, quale può essere una sezione costituita presso la corte d'appello con competenza distrettuale.