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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.500.205. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/07/2021  [ apri ]
0.1.500.205.

  All'emendamento 1.500 del Governo, parte conseguenziale, relativa all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera l-quater) aggiungere la seguente:

   l-quinquies) prevedere che dopo il comma 6-bis dell'articolo 114 del codice di procedura penale sia aggiunto il comma 6-ter, disponendo che:

    siano vietate la pubblicazione e la diffusione a mezzo della stampa dei nomi e dell'immagine dei magistrati, inquirenti e giudicanti, relativamente ai procedimenti penali loro affidati, fino alla prima udienza dibattimentale, ove prevista;

    siano vietate la pubblicazione su qualsiasi organo di stampa, la diffusione via etere, la divulgazione sulla rete internet e sui social media, delle generalità, delle immagini o del soprannome e, comunque, di ogni elemento in grado di identificare la persona iscritta nel registro di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 335, anche nelle ipotesi non più coperte del segreto istruttorio di cui all'articolo 329, comma 1, se non previa autorizzazione scritta del diretto interessato.

   I responsabili delle suddette violazioni sono soggetti al risarcimento del danno, da quantificarsi in sede civile.

em. 1.500.