Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/08/2021
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2.164.
Al comma 2, lettera a), capoverso Art. 344-bis, dopo il comma 9 aggiungere il seguente: 9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti per delitti previsti dall'articolo 605, del codice penale.