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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.62. in Assemblea riferita al C. 2435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/08/2021  [ apri ]
1.62.

  Al comma 9, dopo la lettera lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) prevedere che ogni atto di indagine limitativo delle libertà fondamentali dell'indagato o di terzi sia preventivamente autorizzato dal giudice per le indagini preliminari ovvero, in casi di urgenza, autorizzato dal pubblico ministero e convalidato dal giudice per le indagini preliminari;