Al comma 13, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) prevedere che in caso di deposito telematico degli atti non sarà applicabile la disciplina dell'articolo 582, comma 2, e dell'articolo 583 del codice di procedura penale»;
Conseguentemente, al medesimo comma:
sopprimere la lettera g);
sopprimere le lettere i), l) e m);
sostituire la lettera o) con la seguente: o) introdurre un comma all'articolo 665 del codice di procedura penale così formulato: è altresì competente il Giudice dell'esecuzione penale che ha deliberato il provvedimento a dare esecuzione all'eventuale sentenza definitiva della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, adottando ogni provvedimento all'uopo necessario.