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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.507. in Assemblea riferita al C. 2435-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 01/08/2021  [ apri ]
1.507.

  Al comma 13, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere che in caso di deposito telematico degli atti non sarà applicabile la disciplina dell'articolo 582, comma 2, e dell'articolo 583 del codice di procedura penale»;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere la lettera g);
   sopprimere le lettere i), l) e m);
   sostituire la lettera o) con la seguente: o) introdurre un comma all'articolo 665 del codice di procedura penale così formulato: è altresì competente il Giudice dell'esecuzione penale che ha deliberato il provvedimento a dare esecuzione all'eventuale sentenza definitiva della Corte europea dei Diritti dell'Uomo, adottando ogni provvedimento all'uopo necessario.