Al comma 22, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione fino a un anno, il giudice, tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, possa applicare la reclusione presso il domicilio in misura corrispondente alla pena irrogata.