Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere una riformulazione dell'articolo 17 del codice antimafia disponendo che al procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2 spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini e alle proposte relative alle misure di prevenzione patrimoniali.