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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.15. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
9.15.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere una modifica all'articolo 21, comma 1, del codice antimafia, disponendo che il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove occorra, dell'ufficiale giudiziario.