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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.14. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
9.14.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere una modifica all'articolo 24, comma 2, del codice antimafia, disponendo che quando è disposta perizia sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, il suddetto termine resta sospeso per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia.