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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.11. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
9.11.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, prevedere per i soggetti condannati per i reati previsti dall'articolo 4-bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975 nonché per i reati associativi finalizzati alla commissione dei citati delitti non un automatico trattamento diverso e più rigoroso ma un più rigoroso procedimento di accertamento da parte della magistratura di sorveglianza dei presupposti per la concessione di eventuali benefici, con una scansione più rigida delle fasi di verifica sul venir meno dei legami con l'organizzazione criminale. L'attività di acquisizione degli elementi – tali da escludere sia l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti – debba passare, pena l'inammissibilità dell'istanza, attraverso una allegazione proveniente dalla stessa parte istante, basata su elementi fattuali precisi, concreti ed attuali. La magistratura procedente valuterà il perdurare o meno del sodalizio criminale, il profilo criminale del condannato e la sua posizione all'interno dell'associazione, la capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, rete e coalizioni anche straniere; la sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; l'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; la valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; le disponibilità economiche del condannato all'interno degli istituti penitenziari; l'acquisizione di tali elementi imporrà l'avvio delle verifiche che vedranno impegnate le Autorità competenti a fornire le necessario informazioni entro 30 giorni prorogabile una sola volta: procura nazionale antimafia e antiterrorismo, comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, direzione del carcere, prefetture e questure. In tal senso estendere l'applicazione dell'articolo 79 del codice antimafia anche nei confronti dei condannati definitivi per tutti i delitti di cui al comma dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975.