Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determini il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
b) prevedere che l'importo della quota sia fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, con un minimo pari a 75 euro e un massimo pari a 750 euro.