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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.7. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
8.7.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) prevedere, quale condizione di procedibilità, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci anni di reclusione, le fattispecie in cui:

    1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale, formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405, sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;

    2) dalla sentenza di cui al numero 1) sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di appello;

    3) dalla sentenza di cui al numero 2) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di Cassazione;

    4) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile;

   c-ter) prevedere l'applicabilità dell'articolo 649 del codice di procedura penale alle sentenze rese ai sensi della lettera c-bis);

   c-quater) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere c-bis) e c-ter) non si applicano nei processi in cui l'imputato ha già riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi relativi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

    1) delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale;

    2) delitto di incendio di cui all'articolo 423 del codice penale;

    3) delitti di pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter del codice penale;

    4) delitto di sequestro di persona di cui all'articolo 605 del codice penale;

    5) delitto di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale;

    6) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e successive modificazioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale;

    7) delitti di furto di cui all'articolo 624-bis del codice penale;

    8) delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all'articolo 643 del codice penale;

    9) delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

    10) delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a);

    11) delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale;

    12) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    13) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsti dall'articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

   c-quinquies) Prevedere, nelle ipotesi di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi della lettera c-bis), la non applicabilità dell'articolo 75, comma 3 del codice di procedura penale;

   c-sexies) prevedere la facoltà per l'imputato di non volersi avvalere dell'estinzione del reato, tramite dichiarazione personale in udienza ovvero a mezzo di procuratore speciale e disciplinare l'autenticazione con le forme di cui all'articolo 583, comma 3 del codice di procedura penale.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 14 con il seguente:

Art. 14.
(Disposizioni in materia di prescrizione)

  1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) sostituire il secondo comma con il seguente:

  «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:

    1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;

    2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi».

   b) dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

   «I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
   Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente».