Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) prevedere che, in caso di ingiustificata mancata comparizione del querelante citato in qualità di testimone, l'udienza dibattimentale venga rinviata e venga notificato al querelante l'avviso che un'ulteriore ingiustificata mancata comparizione verrà considerata quale remissione tacita di querela;