Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) modificare le modalità di presentazione dell'impugnazione e di spedizione dell'atto di impugnazione, con la previsione della possibilità di deposito dell'atto di impugnazione con modalità telematiche e con l'abrogazione dell'articolo 582, comma 2, e dell'articolo 583 del codice di procedura penale; prevedere che l'abrogazione avvenga solo dopo che potrà dirsi pienamente operativo il processo penale telematico;