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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.35. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
7.35.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento rese ai sensi dell'articolo 530, comma 1, del codice di procedura penale; prevedere nei medesimi casi, per le sole sentenze di proscioglimento di primo grado inappellabili, la legittimazione del pubblico ministero a ricorrere per cassazione per manifesto travisamento od omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; prevedere che la disciplina di cui alla presente lettera si applichi ai processi non ancora conclusi in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della presente delega;