Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
i) prevedere l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, in materia di divieto di reformatio in peius nel processo d'appello in caso di proposizione dell'impugnazione da parte del solo imputato, prevedendo, altresì, la relativa disciplina transitoria.