Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
i) prevedere la soppressione della previsione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo la quale il procuratore generale presso la corte di appello può appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado.