Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: ; prevedere che, nelle more di una piena ed effettiva entrata in vigore della direzione generale sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e, in ogni caso, per i primi sei mesi dall'adozione dei decreti legislativi di attuazione della presente disposizione, venga garantita la possibilità di deposito anche cartaceo dell'atto di impugnazione, senza onere a carico del difensore di dimostrare il malfunzionamento del portale a giustificazione della scelta del deposito cartaceo