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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di prescrizione)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per garantire la semplificazione, la speditezza e razionalizzazione del processo penale, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere che la richiesta di declaratoria d'intervenuta prescrizione sia proposta esclusivamente nelle forme di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al secondo comma, le parole: «di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «di secondo grado»;