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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.6. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
6.6.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) prevedere che, nei casi di citazione diretta a giudizio, di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, il difensore depositi presso la cancelleria del giudice dell'udienza preliminare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, richiesta di fissazione dell'udienza per la scelta del rito al fine di accedervi in quella sede, a pena di decadenza dalla facoltà di optare per i riti alternativi di cui ai Titoli I e II del Libro VI del codice di procedura penale; prevedere che il giudice in quella stessa udienza possa pronunciare preliminarmente sentenza, ai sensi degli articoli 129 e 469 del codice di procedura penale; conseguentemente, coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c)