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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.10. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
6.10.

  Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti lettere:

   c-bis) prevedere, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria, che il giudice pronunci sentenza di non doversi procedere per la violazione dei termini di ragionevole durata del processo nei seguenti casi:

    1) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale formulando l'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza di primo grado;

    2) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di appello;

    3) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassazione;

    4) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni ulteriore grado del processo;

   c-ter) prevedere, nei casi in cui la pena detentiva determinata ai sensi dell'articolo 157 del codice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, che i termini di cui alla lettera c-bis), numeri 1), 2) e 3), sono rispettivamente di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno;

   c-quater) prevedere, nei casi in cui si procede per reati previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, che i termini di cui alla lettera c-bis), numeri 1), 2) e 3), sono rispettivamente di cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi, prorogabili dal giudice fino ad un terzo nei casi particolare complessità del processo o un numero elevato di imputati;

   c-quinquies) prevedere che i termini di cui alle lettera c-bis), c-ter) e c-quater) decorrono a partire da tre mesi dal termine delle indagini preliminari e che da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di cui alle lettere precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l'azione penale ai sensi dell'articolo 405;

   c-sexies) prevedere che, decorso detto termine, se dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere;

   c-septies) prevedere la sospensione dei termini di cui alle lettera c-bis), c-ter) e c-quater) nei seguenti casi:

    1) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del procedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

    2) nell'udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui l'udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

    3) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell'imputato estradando;

   c-octies) prevedere che i termini di alle lettera c-bis), c-ter) e c-quater) riprendono il loro corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione;

   c-novies) prevedere la ricorribilità per Cassazione per violazione di legge avverso la sentenza di cui alla lettera c-bis);

   c-decies) prevedere la ricorribilità per Cassazione per violazione di legge avverso la sentenza di cui alla lettera c-bis);

   c-undecies) prevedere la facoltà dell'imputato di non avvalersi della estinzione del processo ai sensi della lettera c-bis) mediante dichiarazione personale da rendere in udienza, ovvero a mezzo di procuratore speciale, con sottoscrizione della richiesta autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3;

   c-duodecies) prevedere l'applicabilità alla sentenza irrevocabile resa ai sensi della lettera c-bis) dell'articolo 649 del codice di procedura penale.