Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di prescrizione)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per garantire la semplificazione, la speditezza e razionalizzazione del processo penale, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale, sono adottati nel rispetto del seguente princìpio e criterio direttivo: prevedere fra le attribuzioni del giudice dell'esecuzione quella di dichiarare l'estinzione del reato, quando accerta che è intervenuto un regime di prescrizione più favorevole.