Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) prevedere l'introduzione di una regola generale che imponga la videoregistrazione integrale dell'attività di assunzione di prove in dibattimento e dell'incidente probatorio e che ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, debba essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva e che dell'interrogatorio venga anche redatto verbale in forma riassuntiva e la trascrizione della riproduzione sia disposta solo se richiesta dalle parti;