Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) prevedere che, ove non sia stata già compiuta, il giudice, sentite le parti, ordini la trascrizione delle conversazioni e dei flussi telematici oggetto di captazione che appaiano rilevanti; prevedere che i difensori possano partecipare alle operazioni di trascrizione anche con propri consulenti; prevedere che il deposito di tali trascrizioni avvenga prima dell'inizio del dibattimento;