Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) modificare l'articolo 141-bis del codice di procedura penale prevedendo che, in ogni caso, il relativo interrogatorio sia documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, escludendo tale obbligo possa dirsi assolto mediante perizia e consulenza tecnica; prevedere che l'assunzione delle dichiarazioni rese, in qualsiasi forma, nel corso delle indagini preliminari e che non siano acquisite in udienza, dall'indagato, dalla persona offesa e dalla persona informata sui fatti sia sempre documentata integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva, con redazione del verbale in forma riassuntiva e trascrizione della riproduzione disposta se richiesta dalle parti;