Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) prevedere che le consulenze tecniche e la perizia siano messe a disposizione delle parti processuali entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione;