stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2435

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/05/2021  [ apri ]
5.01.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Abrogazione della normativa riferita all'udienza preliminare)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere l'abrogazione della normativa riferita all'udienza preliminare nonché prevedere che il pubblico ministero eserciti l'azione penale unicamente attraverso la citazione diretta a giudizio;

   b) prevedere, altresì, con riferimento ai riti speciali previsti dal codice di procedura penale, la soppressione del giudizio immediato;

   c) prevedere dinanzi al giudice del dibattimento la celebrazione di un'udienza di prima comparizione riservata alla verifica della costituzione delle parti e alla definizione delle questioni preliminari, nonché prevedere che esclusivamente nella medesima udienza possano essere avanzate le richieste di riti alternativi.