Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
e) prevedere che, in caso di nuove contestazioni ai sensi del libro settimo, titolo II, capo IV del codice di procedura penale, l'imputato possa chiedere la definizione del processo ai sensi degli articoli 444 e seguenti o 458 e seguenti del medesimo codice; prevedere che tale facoltà possa essere esercitata nell'udienza successiva a quella in cui è avvenuta la nuova contestazione;