Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) prevedere che nelle ipotesi di flagranza, per reati commessi in relazione allo stato di comprovata tossicodipendenza, il giudice applichi in luogo della detenzione, le misure di cui all'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero quelle dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare di cui agli articoli 47 e 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, subordinandole alla rinuncia all'impugnazione e all'applicazione della sospensione condizionale della pena da parte dell'imputato;