Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) in materia di giudizio abbreviato, prevedere, in caso di sentenza di condanna, una riduzione della pena progressiva in base alla gravità del reato, secondo le seguenti indicazioni: riduzione della metà della pena per i reati puniti con la reclusione non superiore, al massimo, a sei anni; riduzione di un terzo per i reati puniti con pena superiore, nel massimo, a sei anni; riduzione della pena a trent'anni per i reati puniti con l'ergastolo; riduzione della pena all'ergastolo semplice per i reati puniti con la pena dell'ergastolo con isolamento diurno;
b-ter) in materia di giudizio abbreviato, abolire tutte le preclusioni, ivi compreso il divieto di accedere al rito speciale per i reati puniti con la pena dell'ergastolo;