Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) modificare il quinto comma dell'articolo 438 del codice di procedura penale eliminando il requisito della compatibilità dell'integrazione probatoria con le finalità di economia processuale e prevedendo che il giudizio abbreviato sia disposto se le prove richieste dall'imputato non sono vietate dalla legge, manifestamente superflue o irrilevanti, nonché, qualora la richiesta riguardi l'assunzione di prove da una fonte le cui conoscenze siano già state acquisite con un atto processuale precedentemente compiuto, se le prove richieste risultano necessarie sulla base di specifiche esigenze o perché riguardano fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni;